ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNUALITA' 2024
Pubblicata il 23/11/2023
SCADENZA: 29/12/2023
Possono presentare domanda di accesso al beneficio gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti/domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n.XIX, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, deve:
• aver compiuto i 65 anni di età;
•essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
•aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.
Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura.
•essere residente in uno dei Comuni dell’ATS XIX della Regione Marche ed ivi domiciliata.
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc.
In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
•usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’ATS XIX riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un’assistente familiare, la stessa:
•deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
•è tenuta ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR. 118 del 02/02/2009) gestito presso il Centro per l’Impiego (CPI). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI
Si specifica che la misura di Assegno di cura è incompatibile con il servizio SAD di cui alla DGR. 328/2015 e l’intervento Home Care Premium effettuato dall’INPS; è inoltre alternativo all’intervento relativo la “Disabilità Gravissima” e al progetto “Vita Indipendente”.
VEDERE MODULI ALLEGATI.
Possono presentare domanda di accesso al beneficio gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti/domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n.XIX, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.
La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, deve:
• aver compiuto i 65 anni di età;
•essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
•aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.
Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Vige in ogni caso, l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura.
•essere residente in uno dei Comuni dell’ATS XIX della Regione Marche ed ivi domiciliata.
Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc.
In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l’assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
•usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’assistente sociale dell’ATS XIX riferimento, assieme all’Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l’assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un’assistente familiare, la stessa:
•deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
•è tenuta ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR. 118 del 02/02/2009) gestito presso il Centro per l’Impiego (CPI). L’iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.
NON CUMULABILITA’ CON ANALOGHI BENEFICI
Si specifica che la misura di Assegno di cura è incompatibile con il servizio SAD di cui alla DGR. 328/2015 e l’intervento Home Care Premium effettuato dall’INPS; è inoltre alternativo all’intervento relativo la “Disabilità Gravissima” e al progetto “Vita Indipendente”.
VEDERE MODULI ALLEGATI.
Regione Marche
Prot_Arr 0006915 del 23-11-2023 - Allegato Allegato n. 1 -AVVISO PUBBLICO_Assegno di cura 2024.pdf